Avviso acquisto della Cittadinanza Italiana per beneficio di legge (art. 4 Legge 91/1992)

Pubblicato il 9 febbraio 2024 • Anagrafe , Giovani

Il cittadino neo-diciottenne straniero, che sia nato in Italia e che in Italia abbia mantenuto la residenza legale ininterrotta, potrà rendere la dichiarazione di elezione della Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge 91/1992 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio Comune di residenza, entro un anno dal compimento del diciottesimo anno.

Pertanto dal compimento del diciottesimo fino a diciannovesimo, il cittadino straniero può acquistare la Cittadinanza Italiana allegando opportuna documentazione che sarà indicata contattando l’Ufficio dello Stato Civile.

Occorre precisare che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza può "nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età" comunicare ai potenziali beneficiari "la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età".

Qualora questa comunicazione non venga fatta, l'interessato potrà sempre rendere la dichiarazione in oggetto anche oltre il diciannovesimo anno di età, mentre la comunicazione tramite A/R vincola l’acquisto della cittadinanza nei termini di un anno dal compimento del diciottesimo.

202402_Anagrafe_Domanda_Acquisto_Cittadinanza_Italiana
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