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Dal 7 marzo 2001 le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare, come da D.P.R. del 28.12.2000 n°445 sulla documentazione amministrativa del quale di seguito, pubblichiamo un breve stralcio: Mercoledì 7 marzo 2001 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti (...) che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati (...) sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." E' uno dei principi cardine del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in vigore dal 7 marzo 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n.30/L alla Gazzetta Ufficiale n.42, del 20/2/2001. Altro passo importante per l'effettiva semplificazione della burocrazia "il documento informatico (...), la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del (...) testo unico. E, per lo snellimento dei tempi, "tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici esercizi possono essere inviate anche per fax e via telematica" (...) valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica." Viene inoltre ampliato l'ambito di applicazione delle dichiarazioni sostitutive. La certificazione da una Pubblica Amministrazione può essere comunque ottenuta dal cittadino richiedente. |
Indice: 1) Le Amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere i certificati relativi a ... 2) ATTENZIONE ... 3) Come si fa l’autocertificazione 4) Possono fare le dichiarazioni sostitutive 5) Domande e autocertificazione per fax e per via telematica 6) Autentica di copia 7) Impedimento per ragioni di salute 8) Le responsabilità di chi autocertifica 9) Modelli preparati e pronti per la compilazione [in formato doc] 1) Le Amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere i certificati relativi a ... • data e luogo di nascita • residenza • cittadinanza • godimento dei diritti civili e politici • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero • stato di famiglia • esistenza in vita • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni • appartenenza a ordini professionali • titolo di studio, esami sostenuti • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria • stato di disoccupazione • qualità di pensionato e categoria di pensione • qualità di studente • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali • qualità di convivenza a carico • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d’ufficio. Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari (ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’istituto e l’anno in cui si è diplomato). 2) ATTENZIONE ... a) I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall’autocertificazione. b) E' sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni che non possono pretenderli. c) Devono accettare l’autocertificazione le amministrazioni pubbliche e i servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende municipalizzate, l’ Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc. d) I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione. e) L’autocertificazione è estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà. 3) Come si fa l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli. L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Niente più autentiche su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità. Si ricorda che con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all’originale della copia di un documento, etc.). L’autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone. 4) Possono fare le dichiarazioni sostitutive a) i cittadini italiani b) i cittadini dell’Unione Europea c) i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane. 5) Domande e autocertificazione per fax e per via telematica Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d’identità elettronica. 6) Autentica di copia Si potrà dichiarare che è conforme all’originale: • la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio • la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento d’identità. 7) Impedimento per ragioni di salute Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione. 8) Le responsabilità di chi autocertifica Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione. 9) Modelli preparati e pronti per la compilazione link > Dichiarazione sostitutiva di certificazioni in formato doc per Word link > Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in formato doc per Word |