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Assegno nucleo familiare numeroso |
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Inviato da Ufficio Servizi Sociali
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martedì 12 settembre 2006 |
Domanda per la chiesta dell'assegno di nucleo famigliare ai sensi dell'art.65 della L. 448/98 (nuclei famigliari con almeno tre figli minori)
L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI anno 2006
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
REQUISITI
- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
- Nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
- Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2006 (circolare 47 bis del 23.03.2006 - clicca qui) l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 21.671,69 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
MISURA DELL’ASSEGNOL’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato (Circolare 47 bis del 23.03.2006 - clicca qui): - sino ad un importo massimo di euro 120,39 mensili per le richieste relative all’anno 2006;
- per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDAPer la modulistica "Domanda per la richiesta dell'assegno di nucleo
famigliare ai sensi dell'art. 65 della legge 448/98" rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali oppure clicca qui. La domanda per l'anno 2006 deve essere presentata dai residenti all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosà entro il termine perentorio del 31 gennaio 2007.Orario Ufficio : Lunedì dalle ore 9.00 alle 12,30 Giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00. Per fissare un appuntamento in orari differenti Tel. 0424 584114.ALTRE INFORMAZIONI E LINK UTILIPer tutte le infomazioni sul contributo potete contattare l'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di Lunedì dalle ore 9.00 alle 12,30 Giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00 oppure telefonare al numero 0424.584114. Per informazioni dettagliate sul contributo visitate il sito dell'I.N.P.S. nella sezione prestazioni sociali (clicca qui).
Per la modulistica necessaria per il calcolo dell'I.S.E. visitate il sito dell'I.N.P.S. nella sezione I.S.E.E. (clicca qui). Per la simulazione del calcolo dell'I.S.E. (clicca qui)
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Ultimo aggiornamento ( martedì 12 settembre 2006 )
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